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Legittima difesa, cosa dice la Legge, requisiti, possibili cambiamenti. Spiegazioni chiare, per tutti

SentenzaRapine dentro negozi e dentro le case: il problema della legittima difesa, in Italia, è diventato sempre più “scottante” e impossibile da ignorare. Ecco un approfondimento per capire quando, ai termini di Legge, la difesa è davvero legittima, e come la normativa potrebbe cambiare, anche alla luce del percorso legislativo relativo alla conversione in legge del decreto sulla Sicurezza urbana (decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14), voluto dal ministro dell’Interno Marco Minniti.
LA LEGITTIMA DIFESA: QUANDO È LEGITTIMA? – Per analizzare la disciplina vigente in tema di legittima difesa nei casi di furto presso abitazioni o attività commerciali – si legge su diritto.it – è necessario partire dall’esegesi dell’art. 52 del Codice Penale che recita quanto segue: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
– Nei casi previsti dall’articolo 614 (Violazione di domicilio) sussiste la legittima difesa con un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: la propria o la altrui incolumità; i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Disposizione che si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. La presenza di una causa di giustificazione, in particolare, farebbe venire meno l’antigiuridicità del fatto di reato, che non deve più per questo essere represso con una sanzione penale da parte dell’ordinamento.
I REQUISITI PER EVITARE L’ECCESSO COLPOSO: LA PROPORZIONALITÀ – Oltre alla presenza del consenso, l’adempimento di un dovere e l’esercizio di un diritto, nonché lo stato di necessità, vi è la legittima difesa, che per costituire una causa di giustificazione deve presentare alcuni requisiti. In particolare, deve sussistere un diritto, proprio o altrui, da tutelare da un pericolo attuale, dal quale potrebbe scaturire un’offesa ingiusta. L’atto difensivo, però, per essere legittimo, deve prima di tutto configurarsi come necessario, nonché proporzionale a quello offensivo. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il concetto di proporzione deve essere contestualizzato nelle circostanze dei singoli casi di specie via via verificatisi, e tenendo comunque presente la situazione di pericolo in cui, il soggetto aggressore, si sia volontariamente procurato. Qualora non sussistano tutti i requisiti appena menzionati, infatti, non solo non ricorrerà la scriminante, rectius causa di giustificazione, della legittima difesa, bensì il soggetto sarà incriminato per eccesso colposo nell’utilizzo delle cause stesse, ex art. 55 c.p..
– Durante una puntata di ‘Bianco e nero’ in onda su La7, l’avvocato Giulia Bongiorno ha spiegato così la legittima difesa: “Se io sto dormendo a casa mia e nel cuore della notte entra uno sconosciuto per aggredirmi ed è armato, io posso usare la pistola non solo se lo sconosciuto ha un’arma, ma deve anche essere in procinto di spararmi. Perché la legge dice ‘Ci vuole un pericolo imminente'”. “E’ necessario quindi capire se chi mi sta aggredendo sta davvero mettendo in pericolo la mia vita, allora in questo caso posso sparare. Ma a una condizione: non devo avere alternative”, sottolinea Bongiorno. Se ad esempio si ha modo di bloccarlo o di dargli un colpo con una mazza in modo da tramortirlo, devo evitare di sparare. “Quindi è legittima la difesa solo se c’è il pericolo imminente o se non riesco a trovare in casa un metodo meno offensivo dell’arma”, sottolinea l’avvocato aggiungendo: “Ma se questa persona avanza, magari è anche un omone ma non ha un’arma, io avendo legittimamente un’arma sul comodino non posso prenderla. Perché se in questo caso io gli sparo, c’è una colpa: o lesioni colpose o omicidio colposo”. “E ancora: “Se questo aggressore mi dà le spalle e io sparo, a quel punto il mio è omicidio volontario perché sta desistendo, 21 anni è il minimo della pena”.
SCENARI DI POSSIBILI EMENDAMENTI – Attualmente, la proposta di modifica in attesa di attuazione è costituita dall’emendamento proposto dal Pd all’art. 59, che al quarto comma disciplina l’errore sulle cause di giustificazione. In base alla nuova proposta, si aggiungerebbe un nuovo comma, il quinto, che recita: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa se l’errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico ed è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto”. Il secondo comma cui si fa riferimento, fu aggiunto nel 2006 su proposta della Lega Nord, prevedendo che in caso di violazione di domicilio o di luogo di lavoro, qualora l’aggredito reagisca sparando o in altro modo per difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non c’è desistenza (fuga) e anzi c’è pericolo di aggressione, la reazione sia proporzionata. Nella prassi, comunque, il vaglio della proporzionalità resta completamente rimesso al convincimento dei giudici.
(Fonte: adnkronos.com)

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