Cronaca

Mediazione civile, l’esempio pratico per comprendere il funzionamento

Abbiamo già spiegato le caratteristiche della mediazione civile, attraverso un’intervista estremamente chiarificatrice rilasciata a CronacaMilano dal Dott. Tommaso Bolsi, specializzato nel settore giuridico della mediazione. Dopo aver appreso i due fondamentali vantaggi presentate dall’istituto, vale a dire costi contenutissimi per la risoluzione della controversia e tempistiche non superiori ai 4 mesi, chiediamo al Dott. Bolsi di fornire ai nostri lettori un esempio pratico di tale, utile alternativa ad avvocati e tribunali.

 

“Nonostante le spiegazioni teoriche circa gli aspetti della mediazione, può accadere che il cittadino  abbia comunque il timore di trovarsi di fronte ad una serie di procedure complesse che richiedono tempo e, magari, l’assistenza di un legale – esordisce Bolsi. – In realtà, non avviene niente di tutto ciò. Usufruire di questo istituto, infatti, è semplice e veloce. Vediamo come, grazie ad un pratico esempio.

 

Il sig. Rossi, creditore del Sig. Verdi, da tempo ormai non ottiene soddisfazione del suo credito. Come può chiamare in mediazione la sua controparte? – spiega il giovane professionista. – Non deve far altro che contattare telefonicamente o via internet uno dei tanti organismi di mediazione il quale, tramite la propria segreteria, fornirà l’assistenza necessaria per la compilazione della modulistica richiesta.

 

“Si tratta di un semplice modulo dove occorre indicare le proprie generalità e quelle della controparte – specifica ancora Bolsi, – la descrizione della controversia e le richieste concrete di chi intende avviare il procedimento.

 

“Tale modulistica costituisce l’avvio vero e proprio del procedimento di mediazione – prosegue. – Una volta completata tale fase, la segreteria contatterà il Sig. Verdi, il quale riceverà una lettera di convocazione in mediazione, contenente tutti gli estremi della controversia e una possibile data per la quale è fissato il primo incontro.

 

“L’ incontro avviene nella sede dell’organismo di mediazione  prescelto da chi ha avviato il procedimento – spiega ancora Bolsi. – La fase iniziale  prevede  che il  mediatore accolga  le parti ricordando il suo ruolo di terzo imparziale e di guida  per la risoluzione della controversia. I soggetti verranno posti sullo stesso piano e avranno il medesimo tempo per esporre le proprie ragioni, cominciando, per convenzione, dalla parte attrice. Verrà ricordato che il mediatore è legato all’obbligo di riservatezza, ragion per cui tutto ciò che emergerà dalla discussione rimarrà a conoscenza esclusiva delle parti e del  mediatore stesso.

 

“E’ bene ricordare inoltre che il mediatore, allo scopo di comprendere al meglio tutti gli aspetti della vicenda, ha facoltà di sentire ‘a sessioni separate’ i contendenti – specifica ancora lo specialista. –Non vi sono obblighi di legge per quanto riguarda la durata e la quantità degli incontri, vi è solo un obbligo di durata per l’intero procedimento, fissata in 4 mesi. Per tale motivo, è possibile che il Sig. Rossi ed il sig. Verdi, supportati da un  buon mediatore, giungano ad un accordo anche in un solo incontro.

 

“Si giungerà così al momento culminante di tutto il procedimento, vale a dire la fase di conciliazione vera e propria. Quanto stabilito in sede conciliativa – conclude il Dott. Tommaso Bolsi – ha valore legale a tutti gli effetti.

 

INFORMAZIONI – Per ulteriori informazioni è disponibile il numero di telefono del Dott. Bolsi, 340-16.46.196.

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Di Redazione

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