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Come si vota elezioni 2018, tutte le info per il 4 marzo

Domenica 4 marzo 2018 si terranno le elezioni nazionali per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e le elezioni regionali 2018, con le quali i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Regione.
DATA E ORARI – I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 7,00 alle ore 23,00
DOCUMENTI – Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido.
ELEZIONI REGIONALI – Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione.
– Le procedure relative alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Regionale e dei candidati alla carica di Presidente della Regione sono indicate nel documento “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”.
ELEZIONI POLITICHE – Il 4 marzo si svolgeranno contestualmente anche le votazioni nazionali per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Schede
– le schede saranno due: Colore giallo per il Senato, rosa per la Camera. Nell’immagine accanto i due fac simili
– La scheda di colore giallo è per il Senato della Repubblica (per gli elettori che hanno compiuto 25 anni), l’altra di colore rosa per la Camera dei Deputati per i cittadini con 18 anni.
Il tagliando antifrode
Quest’anno, per la prima volta all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode. Le nuove schede elettorali sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna (art.31, comma 6, e art.58 del d.P.R. n.361/57, come sostituito dall’art.1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017).
IL SISTEMA MISTO – La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due terzi proporzionale.
– Le schede elettorali riflettono questo sistema: i modelli infatti  contengono  il nome del candidato nel collegio uninominale  nel rettangolo posto in alto. Nella stessa scheda, nella parte sottostante – dedicata ai colleghi plurinominali – sono riportati il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste collegate al candidato del collegio uninominale.  Nei collegi plurinominali, accanto ai  simboli sono riportati i nominativi dei candidati contenuti in rettangoli contigui.
COME SI ESPRIME IL VOTO – Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato (sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
– Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa;
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

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