Ticket sanitario graduale Lombardia, come funziona, elenco ricette aumentate, elenco completo esenti e tutti i dettagli per i cittadini
Su proposta di Roberto Formigoni e d’accordo con l’assessore alla Sanità, Luciano Bresciani, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera di rimodulazione del ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, introdotto dalla manovra economica 2011 del Governo.
COME FUNZIONA? – Il primo di agosto è entrato in vigore il provvedimento regionale di rimodulazione dell’aumento del ticket; il valore di quest’ultimo non sarà più fisso a 10 euro per ogni tipo di prestazione, come inizialmente previsto a livello nazionale, in quanto la Regione Lombardia ha deciso di renderlo variabile ed allinearlo al valore della prestazione.
- Era infatti possibile, per le Regioni, trovare altre forme di compartecipazione che siano equivalenti, ossia che confermino il saldo richiesto complessivo – 135 milioni di euro per la Lombardia – purchè concordate con il Governo.
- Con la delibera IX/2027 la soluzione è stata quella di un ticket proporzionale al valore delle prestazioni contenute nelle ricette che ammonti al 30% del limite inferiore delle classi di valore in cui le ricette sono state suddivise, con la non applicazione dei ticket per le ricette di valore inferiore ai 5 euro.
- In sostanza si pagherà un ticket aggiuntivo pari al 30% del valore più basso della fascia in oggetto.
- Secondo i dati in possesso della Regione Lombardia, il risultato è che nel 63% dei casi i cittadini lombardi pagheranno un ticket inferiore rispetto a quello, inizialmente fisso e pari a 10,00 euro, stabilito a livello nazionale, ma comunque più alto rispetto a quanto accadeva prima della manovra economica nazionale.
- Resta invece invariato il ticket sulle prestazioni di Pronto Soccorso: 25 euro sui codici bianchi ed esenzione per gli altri codici.
LE DIVERSE FASCE DI TICKET – Nessun ritocco fino ai 5 euro di ricetta e massimo ticket aggiuntivo pari a 30 euro per un valore della ricetta superiore a 100 euro. Vediamo nel dettaglio tutte le differenti fasce previste:
FASCIA | VALORE RICETTA (euro) | QUOTA FISSA PER RICETTA NON ESENTE (euro) |
01 | Fino a 5,00 | 0,00 |
02 | Da 5,01 a 10,00 | 1,50 |
03 | Da 10,01 a 15,00 | 3,00 |
04 | Da 15,01 a 20,00 | 4,50 |
05 | Da 20,01 a 25,00 | 6,00 |
06 | Da 25,01 a 30,00 | 7,50 |
07 | Da 30,01 a 36,00 | 9,00 |
08 | Da 36,01 a 41,00 | 10,80 |
09 | Da 41,01 a 46,00 | 12,30 |
10 | Da 46,01 a 51,00 | 13,80 |
11 | Da 51,01 a 56,00 | 15,30 |
12 | Da 56,01 a 65,00 | 16,80 |
13 | Da 65,01 a 76,00 | 19,50 |
14 | Da 76,01 a 85,00 | 22,80 |
15 | Da 85,01 a 100,00 | 25,50 |
16 | Oltre i 100,00 | 30,00 |
COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA? – Cerchiamo quindi di spiegare in concreto cosa potrà cambiare con la suddetta misura introdotta dalla Regione Lombardia.
- Prima della misura introdotta dal Governo, per le ricette di valore inferiore ai 36,00 euro si pagava la cifra prevista, mentre per le prestazioni aventi valore superiore il costo sostenuto era comunque di 36,00 euro.
- Il Governo, introducendo un aumento di 10,00 euro fisso, avrebbe portato ad aumentare qualsiasi prestazione di 10,00 euro; sia l’esame meno costoso come un emocromo – esame del sangue – sia una risonanza magnetica ben più complessa.
- La Regione Lombardia ha pensato di sostituire questo aumento fisso con un aumento variabile e proporzionale al 30% del valore minimo della fascia di riferimento.
- I rincari maggiori, rispetto ai 10 euro previsti a livello nazionale, scattano per le prestazioni sanitarie superiori ai 36 euro.
GLI ESEMPI – Riportiamo nella tabella alcuni esempi di esami, evidenziando la differenza di costo con le diverse soluzioni adottate:
ESAME | PRIMA DELLA MANOVRA (euro) | MISURA VARATA DAL GOVERNO (euro) | CON IL TICKET GRADUALE REGIONE LOMBARDIA (Euro) |
Emocromo | 4,05 | 14,05 | 4,05 + 0,00 = 4,05 |
Radiografia al polso | 15,65 | 25,65 | 15,65 + 4,50 = 20,15 |
Visita cardiologica | 22,50 | 32,50 | 22,50 + 6,00 = 28,50 |
Ecografia ginecologica | 31,65 | 41,65 | 31,65 + 9,00 = 40,65 |
Risonanza magnetica dell’addome superiore (valore di 252,14 euro) | 36,00 | 46,00 | 36,00 + 30,00 = 66,00 |
IL PLAUSO GENERALE – La strategia attuata dalla Regione Lombardia, come conferma lo stesso presidente Formigoni, è stata accolta favorevolmente a livello nazionale:
- “Diverse Regioni ci hanno contattato per conoscere il nostro provvedimento e lo stesso ministro Fazio, in occasione di un incontro oggi con gli assessori regionali alla Sanità, ha dichiarato l’intenzione di istituire un tavolo tecnico per la rimodulazione del ticket puntando sul modello della Lombardia”.
GLI ESENTI – Ovviamente questa rimodulazione sarà applicata solamente ai non esenti, calcolati come il 30% della popolazione lombarda. Sono esenti da ticket:
- Tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito.
- I cittadini di età superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 38.500 euro, riferito all’anno precedente/ultima dichiarazione dei redditi presentata.
- I titolari di pensioni sociali e i familiari a carico.
- I titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: questa condizione è subordinata all’appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico.
- A partire dal 1.01.2010 ai sensi della DGR n. 10804/2009 sono esenti: i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico; i lavoratori in mobilità e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione “in deroga”.
- Gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza.
- I ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68.
- Gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all’VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3.
- Le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
- Vittime del dovere e familiari.
Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all’art. 85 della Legge 388/2000:
- Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda.
- Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni.
- Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio.
- Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità.
In relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:
- Prestazioni specialistiche rese nell’ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening).
- Prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998.
- Prestazioni finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge.
- Prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell’organo residuo).
- Prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie.
- Prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992.
- I vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all’art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia.
- Prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV.
- Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
LAVORATORI ALL’ESTERO – Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
- Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.
LE CONCLUSIONI – Non appare facile applaudere l’introduzione di un aumento che andrà a pesare sulle tasche dei cittadini.
- Tuttavia in un contesto come quello attuale è da evidenziare la volontà della nostra Regione che si è operata per mettere in campo una soluzione che, almeno nelle intenzioni, possa pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini.
Matteo Torti