La Legge di Stabilità 2017 varata sabato 15 ottobre 2016 dal Consiglio dei Ministri comprende misure per crescita e competitività, oltre che un apposito “pacchetto previdenza”, che interessa le pensioni degli italiani, da quella anticipata alla 14esima.
APE – Secondo una bozza della Legge di Bilancio, dal primo maggio 2017 al 31 dicembre 2018 viene introdotto, in via sperimentale, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape). La misura, che potrà avere una durata minima di sei mesi, diventa ‘sociale’, e quindi a carico dello Stato, per specifiche categorie.
RITA – Per chi può contare sui fondi pensione c’è Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata), che viene introdotta in via sperimentale con la stessa durata dell’Ape (20 mesi).
ALIQUOTA – La parte imponibile della rendita, si legge nella bozza, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% sugli importi relativi ai primi 15 anni di adesione al fondo, che viene ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente.
14ESIMA ESTESA AI PENSIONATI – La manovra prevede anche l’estensione e incremento della quattordicesima per i pensionati. Attualmente l’assegno viene erogato a chi percepisce una mensilità fino a 1,5 volte il trattamento minimo (pari a 750 euro circa); dal prossimo anno invece ne potranno beneficiare tutti coloro che hanno un reddito fino a 2 volte il trattamento minimo (circa 1.000 euro).
– Per chi già riceveva la mensilità aggiuntiva, l’erogazione potrà variare da 262 euro a 655 euro; mentre per i nuovi beneficiari la somma sarà compresa tra 336 euro e 504 euro.
NO TAX AREA – Aumenta, inoltre, fino a 8.000 euro la no tax area (rispetto ai 7.750 euro previsti oggi).
PER GLI ESODATI – Nella legge di bilancio, inoltre, è prevista l’ennesima salvaguardia degli esodati (la numero 8), che dovrebbe chiudere definitivamente la saga, iniziata nel 2011 con la riforma Fornero.
APE SOCIALE – All’Ape sociale potranno avere accesso 3 categorie:
– i disoccupati (che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni),
– chi assiste parenti con handicap (da almeno 6 mesi),
– chi ha una riduzione della capacità lavorativa (superiore o uguale al 74% e 30 anni di contributi), chi svolge lavori usuranti (da almeno 6 anni e con anzianità contributiva di 36 anni).
L’APE PAGATA DALLO STATO – Nel gruppo dei lavoratori che possono accedere all’Ape pagata dallo Stato rientrano:
– gli operai dell’industria estrattiva, edilizia e manutenzione degli edifici;
– i conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
– i conciatori di pelli e di pellicce;
– i conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
– i conduttori di mezzi pensanti e camion;
– gli infermieri, le ostetriche con lavori organizzati in turni;
– gli addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza; i professori di scuola pre primaria;
– i facchini, gli addetti allo spostamento di merci; il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
– gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
– L’importo dell’indennità, in questo caso, non può superare 1.500 euro.
I REQUISITI DEI RICHIEDENTI – Per coloro che intendono utilizzare l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nella bozza si spiega che si tratta di un ”prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso dei requisiti” fissati dalla manovra:
– iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive che, al momento della richiesta, hanno un’età anagrafica minima di 63 anni,
– che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi,
– che hanno il requisito contributivo minimo dei 20 anni.
– La pensione, inoltre, dovrà essere pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione obbligatoria.
GLI ACCERTAMENTI – L’operazione di finanziamento, si legge nella bozza, “è sottoposta agli obblighi di adeguata verifica della clientela”, le cui modalità saranno definite con un decreto del Mef.
– L’istituto di credito, una volta accertata l’affidabilità dell’aspirante pensionato trasmette all’Inps e al soggetto richiedente il ”contratto di prestito” o l’eventuale comunicazione con cui respinge la richiesta.
L’EROGAZIONE DEL PRESTITO – Il prestito decorre entro 30 giorni dal via libera alla richiesta, e l’Istituto di previdenza dovrà trattenere, a partire dal primo assegno, l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e ”lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata”.
– Presso il ministero dell’Economia viene istituito un fondo di garanzia, di 70 milioni.
APPROFONDIMENTO – Per approfondire Leggi anche:
– Sì o No Referendum 4 dicembre 2016, elenco chiaro motivazioni e analisi
– Legge di Stabilità 2017, elenco novità e spiegazioni semplificate punto per punto