Come si vota elezioni Sindaco, Consiglio comunale e Consiglio di Zona Milano 5 giugno 2016, info e fac-simili
Di seguito come si vota alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale (scheda azzurra) e del Consiglio di zona (scheda verde), che si svolgeranno a Milano e in tutta Italia il prossimo 5 giugno, dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Ricordiamo che per votare è necessario portare con sé un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente, libretto di pensione, porto d’armi, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato; tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia convalidata da un comando militare) e la tessera elettorale personale. Se non si è in possesso della tessera elettorale, oppure se tutti i suoi spazi sono pieni, è necessario andare a rifarla presso Ufficio Elettorale di via Messina 52 o presso qualsiasi sede anagrafica.
LA SCHEDA AZZURRA: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE – L’elettore, all’atto della votazione, riceve 2 schede, una verde e una azzurra. Cominciamo dalla scheda azzurra, con la quale si eleggeranno il sindaco e i membri (massimo 2 preferenze) del Consiglio Comunale. L’elettore quindi può:
CONTRASSEGNO SOLO SULLA LISTA – Può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato (Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)
VOTO DISGIUNTO – Può esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato-Sindaco prescelto (cfr. art.72, comma 3, Dlgs n. 267/2000)
CONTRASSEGNO SOLO SUL CANDIDATO SINDACO – Può tracciare, con la matita, un segno di voto sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate (cfr. art.6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)
CONTRASSEGNO SUL CANDIDATO SINDACO E SULLA LISTA COLLEGATA – Può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista collegata (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)
INDICAZIONE DI NOME E COGNOME DEL CONSIGLIERE COMUNALE PREFERITO – Può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata precedente punto b) di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco (cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)
ALCUNE PRECISAZIONI – Di seguito alcune precisazioni sulla preferenza del Consigliere Comunale:
1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza (Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata (Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima (Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)
LA SCHEDA VERDE: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ZONA, ORA “MUNICIPIO” – Possono votare per le elezioni del Presidente del Municipio (ex Presidente del Consiglio di Zona) e del Consiglio di Municipio (ex Consiglio di Zona) gli elettori iscritti in una sezione elettorale appartenente al Municipio (Zona) stesso.
– Le modalità di voto per l’elezione del Presidente di Municipio e del Consiglio di Municipio sono le medesime previste per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
– La scheda di votazione di colore verde e i manifesti hanno le stesse hanno le stesse caratteristiche della scheda e dei manifesti previsti per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, intendendosi sostituiti i candidati alla carica di Presidente di Municipio ai candidati Sindaci e le liste di candidati alla carica di Consigliere di Municipio alle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale.