Disattivazione e risarcimento servizi telefonici non richiesti, info
Come bloccare i servizi telefonici non richiesti? Non solo è possibile disattivarli, ma anche farsi risarcire.
A chi non è mai capitato di ritrovarsi un servizio telefonico attivato automaticamente da una società telefonica? La rabbia, a quel punto, è innegabile, e subito ci si attiva per far bloccare quanto non richiesto e, oggi, c’è anche la possibilità di chiedere un risarcimento.
A stabilirlo – riferisce il sito di informazione legale ‘Studio Cataldi’ – è la normativa vigente (D. Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e le delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni (3/99/CIR-4/00/CIR-4/03/CIR) che prescrivono l’illiceità del comportamento della compagnia telefonica quando attiva servizi non richiesti ai propri clienti.
Innumerevoli sono stati i casi di inadempimento contrattualeche hanno portato i giudici di merito a riconoscere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivati agli utenti per l’attivazione di servizi non richiesti o, al contrario, per la mancata attivazione di servizi richiesti. In entrambe le ipotesi i giudici hanno ritenuto di dover risarcire il pregiudizio non patrimoniale patito dagli utenti e consistito ad esempio nell’aver dovuto sollecitare la società telefonica affinché adempiesse all’impegno assunto, ovvero nell’aver patito un disagio, una frustrazione o uno stress legati alla posizione dominante dell’azienda telefonica, o infine nel non aver potuto usufruire del servizio prescelto per un lungo periodo.
Un caso di inadempimento contrattuale è quello stabilito dalla sentenza n. 2774/2004 del Giudice di Pace di Roma. L’utente conveniva in giudizio una società telefonica, affinché la stessa fosse condannata alla restituzione della somma indebitamente percepita per la non autorizzata attivazione del servizio di preselezione automatica e la contestuale disattivazione del medesimo servizio da parte di altro gestore, sulla propria linea telefonica fissa. L’attore richiedeva inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del comportamento illegittimo di controparte.
Nel corso del giudizio il gestore comunicava di aver provveduto a restituire le somme indebitamente trattenute, ma nulla offriva per le altre voci di danno richieste. La sentenza del Giudice di Pace, in applicazione di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (Codice Civile), ha stabilito il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall’attore “a fronte del comportamento dei soggetti gestori – pubblici o privati -, non conforme alle regole della correttezza amministrativa e produttività operativa”.
(fonte: adnkronos.it)