Rottamazione cartelle Equitalia, tutto quello che c’è da sapere
Fino a fine marzo è possibile richiedere la ‘rottamazione’ delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia dal 2000 al 2016. Entro il 31 marzo 2017, infatti, i contribuenti potranno inoltrare il modulo della domanda contenente l’elenco.
LA “DEFINIZIONE AGEVOLATA” – La definizione agevolata, la cosiddetta ‘rottamazione’ delle cartelle, consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia.
– Tante le domande che possono nascere ai soggetti interessati, vediamo quali sono le più frequenti, come indicato dalla sezione FAQ (Frequently Asked Questions) del sito del gruppo.
QUALI SONO LE SOMME CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? – In base al decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, sono le somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016. “Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge”. Inoltre, “la definizione agevolata prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria) sulle somme riferite ai carichi affidati alla riscossione nel corso dell’anno 2016 e che alla data del 31 dicembre 2016 non risultino ancora notificate”.
PER ADERIRE BISOGNA FARE UNA RICHIESTA? – Sì, utilizzando il modulo ‘DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata’ (disponibile sul sito e presso tutti gli sportelli Equitalia). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.
DOVE SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE? – Il modulo DA1 deve essere consegnato allo sportello o inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione.
È POSSIBILE RINUNCIARE ALLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? – Sì, è possibile, purché la rinuncia venga presentata entro il 31 marzo 2017.
CHI HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE E VUOLE INTEGRARLA CON GLI IMPORTI AFFIDATI A EQUITALIA NEL 2016 PUÒ FARLO? – Sì, è sufficiente presentare, sempre entro il 31 marzo, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo DA1 e indicare esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.
CHI HA UN CONTENZIOSO CON EQUITALIA PUÒ COMUNQUE RICHIEDERE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA? – Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata.
CHI HA GIÀ UN PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO PUÒ COMUNQUE ADERIRE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE? – Sì, ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell’anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.
EQUITALIA QUANDO COMUNICHERÀ LE SOMME DA PAGARE E LE RELATIVE SCADENZE? – Entro il 31 maggio 2017 comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza di eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.
SI PAGA IN UN’UNICA SOLUZIONE O ANCHE IN PIÙ RATE? – Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata a luglio 2017.
COME E DOVE SI PUÒ PAGARE? – Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione) oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.
COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA O SI PAGA IN RITARDO UNA RATA DEL PIANO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA? – Chi non paga anche solo una rata, o lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
SE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ERA ATTIVO UN PIANO DI DILAZIONE, SI CONSERVA LA POSSIBILITÀ DI RIPRENDERE IL VERSAMENTO DILAZIONATO, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DOVUTA PER LA DEFINIZIONE? – Sì, in questo caso – ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata – è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Tuttavia, si ricorda sul sito Equitalia, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.
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