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MAXI Sanzione per Assegno privo del NON Trasferibile, “Cambiate la Legge!” contatti

Di seguito la mail inviata alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) da un cittadino che è rimasto vittima di un “inghippo” legislativo concernente il D. Lgs. N. 90/2017: un’integrazione di una precedente Legge del 2007 che, nel trasferimento tramite assegno di cifre superiori a mille euro, esige venga inserita la dicitura “Non trasferibile”. Per il correntista che non ottemperi a tale obbligo, la sanzione va dai 3mila ai 50mila euro (elevata sia a chi emette l’assegno, sia a chi lo incassa) e, come prevedibile, i cittadini colpiti dalla multa aumentano a livello esponenziale ogni giorno, e già si contano oltre 10mila casi.
Di seguito la mail del nostro lettore, che pubblichiamo integralmente, compreso tutti i recapiti per condividere e diffondere al massimo quanto esposto:

“Dal 17 febbraio 2018, sto vivendo una situazione drammatica per avere emesso un assegno postale mancante della dicitura NON TRASFERIBILE e mi trovo, pertanto, sanzionato dal nucleo antiriciclaggio del MEF di Torino per un importo pari a € 6.000,00.
Il Decreto Legislativo in cui sono incorso è volto alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio, dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo. È lapalissiana la mia estraneità a tali attività, mentre è evidente l’errore compiuto in assoluta buona fede. Non sono un riciclatore, né un truffatore, ma soltanto vittima di una legge iniqua. Sono mortificato e umiliato dallo Stato. E scopro mio malgrado di non essere l’unica persona colpita da questa norma anticostituzionale, bensì in compagnia di tanti altri ignari cittadini. Si parla di oltre 10.000 persone.
Riepilogo la mia personale situazione.

Nel mese di Dicembre, a seguito dell’acquisto di un immobile, procedo a pagare l’onorario e le spese per imposte di registro e ipotecarie al Notaio che ha curato gli atti di acquisto e mutuo, tramite l’ultimo assegno postale dell’importo di € 7.750,00, di un vecchio blocchetto in mio possesso, dimenticando di scrivere la dicitura “non trasferibile”, anche perché nelle istruzioni presenti nel libretto stesso si specificava quanto segue: “la clausola “NON TRASFERIBILE” (obbligatoria per legge per importi superiori ai 10.329,14 euro) inserita nell’apposito spazio sul fronte e sul retro, rende pagabile l’assegno solo al beneficiario indicato”.

A Febbraio il Nucleo antiriciclaggio del MEF di Torino mi contesta di aver violato l’art. 49, comma 5, del D. Lgs. N. 231/2007 modificato e integrato dal D. Lgs. N. 90/2017 per aver trasferito la somma di € 7.750,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità e che tale violazione viene punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 50.000,00. Mi comunicano, inoltre, la possibilità di poter aderire alla proposta di oblazione prevista dall’art. 65, comma 9, del medesimo D. Lgs. N. 231/2007 versando la somma di € 6.000,00 più € 5,00 per spese, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso. Da notare che fino all’entrata in vigore del D. Lgs. N. 90/2017, ovvero fino al 04/07/2017, la sanzione era pari al 2% del valore dell’assegno.

Oltre al sottoscritto viene sanzionato anche il beneficiario dell’assegno con un importo analogo. In totale € 12.000,00 che lo Stato pretende da noi cittadini.
Preciso che l’assegno non è mai stato girato a terze persone!!!

In tutta questa situazione le banche e le poste rimangono zelanti spettatrici: le Poste Italiane che non hanno mai provveduto né a richiamare il libretto degli assegni, né ad informarmi sul corretto utilizzo dello stesso, e la Banca del beneficiario che procede ad incassare l’assegno senza problemi. Nessuno sanziona le banche.

Tv e giornali stanno dando spazio alle nostre storie. Nel frattempo tanti cittadini stanno trovando come me spazio in una pagina facebook ‘MAXI Sanzione per Assegno privo del NON Trasferibile’ nata per condividere situazioni e non lasciare solo nessun multato.

Soltanto qualche giorno fa, sicuramente a seguito del tam-tam mediatico, l’ABI, con un ruggito da coniglio, pubblica un vademecum per la corretta compilazione degli assegni proprio per non incorrere in gravose sanzioni. Meglio tardi che mai!!!!!!! E già questo mi sembra una chiara ammissione della mancata comunicazione ai correntisti.

Il Ministero delle finanze deve farsi carico dell’errore e deve correre alla modifica della norma; diversamente non vorrei pensare, come avanza qualche giornale, che lo Stato voglia far cassa con le nostre MAXI sanzioni”.

Alessandro Preti
338 3963033
apreti@icloud.com
facebook:  MAXI Sanzione per Assegno privo del NON Trasferibile

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