Quartiere Paolo Sarpi: un’ora fa la Moratti firma due ordinanze
I provvedimenti, che hanno carattere sperimentale, entreranno in vigore da lunedì 24 maggio e sono validi fino al 31 luglio 2010.
QUALI SONO LE VIE INTERESSATE – Le ordinanze avranno il seguente ambito territoriale:
- Paolo Sarpi,
- Aleardo Aleardi,
- Vittorio Alfieri,
- Arnolfo di Cambio,
- Domenico Balestrieri,
- Giovan Battista Bertini, Braccio da Montone,
- Bramante,
- Giordano Bruno,
- Aristotele Fioravanti,
- Pietro Giannone, Giorgione,
- Giuseppe Giusti,
- Paolo Lomazzo,
- Messina (solo civici dispari da 1 a 23 e pari da 2 a 20),
- Montello (civici dispari da 1 a 9 e pari da 2 a 8),
- Morazzone,
- Giovan Battista Niccolini (esclusi i civici dispari da 1 a 19 e pari da 2 a 8),
- Antonio Rosmini,
- Luca Signorelli.
QUANDO ENTRERANNO IN VIGORE – I provvedimenti, che hanno carattere sperimentale, entreranno in vigore da lunedì 24 maggio e sono validi fino al 31 luglio 2010.
LA PRIMA ORDINANZA – La prima ordinanza è volta a regolamentare:
- gli orari di apertura e chiusura di specifici esercizi commerciali,
- rendere più incisivo il controllo delle unità immobiliari per scoraggiare fenomeni di:
°° sovraffollamento,
°° occupazioni abusive
°° violazione del regolamento di igiene e della normativa anagrafica (che impone a ciascun
componente del nucleo familiare di dichiarare eventuali cambi di residenza).
COSA DEVONO FARE I PROPRIETARI DI APPARTAMENTI – Per prevenire il sovraffollamento abusivo negli appartamenti dati in affitto o in uso e per potere identificare in ogni momento le persone che li occupano, i proprietari o gli usufruttuari dovranno depositare negli uffici della Polizia Locale la scheda autocertificativa con i dati dei contratti di cessione in uso a qualsiasi titolo dell’immobile.
LE SANZIONI – La sanzione, per i trasgressori, è di 450 euro.
COSA DEVONO FARE I LOCATARI – Gli occupanti dovranno a loro volta depositare la scheda relativa al numero degli occupanti e l’ubicazione degli appartamenti.
DOVE SI PRENDEONO LE SSCHEDE – Le schede sono disponibili presso i Comandi di Zona.
QUALI SONO I TERMINI PER I DEPOSITI –
- Chi ha già stipulato un contratto d’affitto dovrà depositare la scheda entro 30 giorni a partire dall’entrata in vigore del provvedimento.
- I contratti stipulati successivamente dovranno essere depositati entro 15 giorni dalla cessione in uso dell’immobile stesso.
- Gli occupanti delle unità immobiliari dovranno depositare la scheda allegata all’ordinanza entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento se risultano già occupare l’immobile.
- In caso di occupazione successiva a tale data, la scheda dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla data di occupazione delle abitazioni.
- Gli amministratori dei beni condominiali, entro 15 giorni dal momento in cui ne avranno conoscenza dovranno segnalare alla Polizia Locale eventuali irregolarità, nonché situazioni di degrado.
A CHI SI INDIRIZZA LA DOCUMENTAZIONE – La documentazione richiesta può essere consegnata a mano, a mezzo raccomandata, al Comando di Polizia Locale Zona 8 di piazzale Accursio, 5 o tramite fax ai seguenti numeri 02.77270813, 02.77270035.
LA SECONDA ORDINANZA – Con la seconda ordinanza si vogliono, invece, contrastare:
- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico,
- disturbo alla quiete pubblica,
- comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile,
- violazione di norme relative alla gestione dei rifiuti a tutela del decoro urbano e dell’igiene ambientale.
- disturbi che si verificano spesso a tarda notte,
- fuori dai pubblici esercizi,
- situazione confermata dai continui reclami dei cittadini e dagli interventi delle Forze di Polizia.
I NUOVO ORARI E LE RELATIVE ATTIVITA’ COMMERCIALI –
- per le attività di acconciatore ed estetista, l’orario consentito è dalle 7 alle 22;
- per le imprese artigiane di produzione alimentare, l’orario di apertura è non prima delle 6 e non oltre l’una del giorno seguente;
- per i centri massaggi, dalle 7 alle 20;
- per i phone-centre e gli internet-point, dalle 7 alle 22.
- Inoltre i negozi di vendita al dettaglio e le imprese artigiane di produzione alimentare (gelaterie, gastronomie, rosticcerie, asporto, pasticcerie, kebab), dalle 20 fino all’orario di chiusura, possono vendere bevande solo in contenitori di carta o plastica.
- Nell’ambito territoriale interessato dall’ordinanza è vietata anche la vendita e somministrazione in forma itinerante.
LE SANZIONI – Le violazioni alle disposizione sono punite ai sensi delle specifiche normative di settore. In particolare per quanto riguarda centri massaggi, phone-centre e internet-point, e il divieto di vendita per asporto di bevande, le sanzioni ammontano a 450 euro.