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Indennità disoccupazione: cos’è, in quanti soldi consiste, come chiederla

inps-pensioniIl primo maggio 2015 è entrata in vigore la nuova indennità di disoccupazione, denominata Naspi, che sostituisce la vecchia Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego, ndr). L’assegno viene erogato ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente la loro occupazione e in particolare alle seguenti categorie:
– dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
– apprendisti;
– soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
– personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, in virtù della riforma Fornero, a partire dal primo gennaio 2017 sono state abrogate tutte le norme che disciplinano il trattamento di mobilità spettante ai lavoratori che hanno subito procedure di licenziamento collettivo. Questi dipendenti hanno perso infatti la possibilità di essere collocati in mobilità e, se in possesso dei requisiti, possono usufruire solo della Naspi.
L’indennità di disoccupazione – si legge sul sito dell’Inps – non spetta nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato dopo le dimissioni o la risoluzione consensuale. Fanno eccezione i seguenti casi:
DIMISSIONI – “il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio – ovvero di dimissioni per giusta causa”.
RISOLUZIONE CONSENSUALE – non impedisce il riconoscimento della prestazione:
– “se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
– nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
– qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici”.
COME INOLTRARE LA DOMANDA – La richiesta dell’assegno di disoccupazione va effettuata entro 68 giorni dalla perdita del posto di lavoro per via telematica tramite uno di questi canali:
– sito web Inps, compilando un form al quale si accede col codice Pin;
– contact center integrato Inps-Inail;
– enti di patronato.
Per poter inoltrare la domanda occorre essere in possesso dello stato di disoccupazione (che viene certificato dal Centro per l’impiego); aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione; aver maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
COME SI CALCOLA L’ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE – L’entità dell’assegno – spiega l’Istituto – risulta pari:
– “al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
– al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito”.
Ad ogni modo l’importo della prestazione non può superare il limite massimo di 1.300 euro. “All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione)”, sottolinea sempre l’Inps.
– Per calcolare l’importo dell’assegno di disoccupazione bisogna dividere la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicare il quoziente ottenuto per il coefficiente numerico 4,33.
LA DURATA DELL’ASSEGNO – Per quanto riguarda la durata di questa misura economica, non è possibile percepire l’indennità di disoccupazione per più di 2 anni. Nel dettaglio, la durata massima corrisponde alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei 4 anni che precedono il giorno della cessazione del lavoro.
– L’assegno non viene più erogato quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate d’indennità che gli spettano, comincia un nuovo lavoro, non figura più nelle liste di disoccupazione o diventa titolare di pensione.
(fonte: adnkronos.com)

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