Accesso animali uffici comunali Milano, norme e cambiamenti sulla presenza nei luoghi pubblici e privati dei nostri amici con la coda
E’ della fine di agosto, la bella notizia dell’adozione, da parte del Comune di Milano, di una nuova regolamentazione più permissiva nei confronti dei proprietari di cani, gatti e tutti gli altri comuni animali d’affezione.
Ovviamente, si dovrà continuare a rispettare alcune semplici regole di buona educazione e buon senso: i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e dotati di museruola, ad eccezione di quelli di piccola taglia che potranno essere tenuti in braccio o in una borsa, facendo attenzione a non ingombrare passaggi comuni o arrecare disturbo ai propri vicini.
Per tutte le altre razze animali è obbligatorio invece l’uso di un trasportino, a patto che si trovi in buone condizioni di pulizia e privo di angoli pericolosi.
Tuttavia, il divieto d’accesso rimane inalterato per tutti quei luoghi comunali definiti “sensibili”, come asili, scuole e case di riposo.
A livello italiano, è stato il Comune di Torino, nel novembre 2010, a fare da apripista nel concedere libero accesso ai cani negli uffici pubblici e nei locali privati. Per tutti i refrattari alla normativa comunale, vi è l’obbligo di fare esplicita richiesta all’Ufficio tutela animali del Comune, motivando la volontà di mantenere il divieto con plausibili motivazioni di carattere igienico-sanitario.
Ora, la caduta del tabù continua a propagarsi con grande soddisfazione per animali e padroni.
In fatto di regolamentazione animale, in realtà, in Italia non esiste una vera e propria legge che, a livello nazionale, vieti espressamente l’ingresso dei nostri amici a quattro zampe nei luoghi pubblici.
Le leggi di riferimento che ne regolano l’accesso sono quelle comunali (“Regolamento per la tutela degli animali“; se questo è inesistente si passa al “Regolamento di Igiene urbana Veterinaria” o al “Regolamento di Polizia Urbana“).
Qualora le leggi comunali non esistessero, vi sono leggi regionali a loro volta facenti capo alla “Legge Quadro su animali di affezione e prevenzione del randagismo” (281/1991) e al “Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria“.
Per quanto riguarda le attività private, salvo eccezioni, generalmente tutto viene lasciato alla discrezionalità dei singoli proprietari delle attività commerciali.
L’unico divieto realmente esistente e attualmente in vigore è quello sancito dal Reg. Ce 852/2004 che vieta espressamente l’ingresso agli animali domestici in tutti quei luoghi in cui vengono preparati o conservati alimenti.
A questo punto, non rimane che sperare che si continui a seguire il buon esempio. In questo modo, potrebbe lasciarsi alle spalle la rigidità del passato, riconoscendo agli animali quel ruolo sempre più attivo e complementare che hanno nella vita delle persone.
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Salvatore Patella