Legge sulla vivisezione Parlamento italiano, protesta di Aidaa: non è contro la vivisezione, è solo il recepimento della direttiva europea
“Ma quale lotta alla vivisezione?? Ma quale emendamento Brambilla?? Ieri la commissione referente della camera dei deputati ha votato il recepimento della direttiva europea sulla vivisezione e non contro la vivisezione!”
Così tuona Aidaa, l’Associazione Italiana in Difesa di Animali e Ambiente, in merito all’emendamento votato ieri in Parlamento sul delicato tema della vivisezione, secondo gli animalisti provvedimento ancora fortemente insufficiente per tutelare davvero la vita degli animali da laboratorio.
“ Il governo Berlusconi (in cui sedeva l’allora ministro on. Brambilla) ha inserito un emendamento unico, chiamato articolo 3bis, che non limita né proibisce la vivisezione, anzi, la riconferma nei campi più tragici come quello per gli esperimenti bellici, per scopi scientifici e di studio”, spiegano gli attivisti di Aidaa.
“Inoltre – proseguono da Aidaa – anche se in Italia non è possibile, grazie alla Legge 281/91, raccogliere i cani e i gatti randagi da destinare alla vivisezione, a nessuno rimane comunque proibito raccogliere tali animali ed inviarli nei paesi dove la normativa contenuta nella direttiva europea è già in vigore senza limitazione, utilizzando per il trasferimento l’escamotage delle finte adozioni. Di tale tecnica, purtroppo – sottolineano i volontari di Aidaa – tutti siamo a conoscenza e viene eseguita su vasta scala”.
“L’onorevole ex ministro Brambilla sostiene che, ieri, non era in discussione l’abolizione della vivisezione, e tecnicamente questo è vero – accordano gli animalisti. “Tuttavia il parlamento di un paese civile ha il dovere di respingere (bocciandola) questa normativa, che viene considerata dai più come obsoleta e che non va assolutamente nella direzione della tutela degli animali.
“Se dovesse venire approvata in questi termini, Aidaa ricorrerà alla Suprema Corte contro tale Legge – promettono gli attivisti. – A nostro avviso, infatti, la statuizione sarebbe contraria alle normative vigenti in Italia per la tutela degli animali, a partire dalla Legge 281/91, e quindi inapplicabile sul nostro territorio nazionale”.
“Non ci vengano a dire che il nostro ricorso bloccherà la chiusura di Green Hill – chiarisce Lorenzo Croce, presidente nazionale di Aidaa. – Quell’allevamento vergognoso può essere chiuso con l’articolo di una leggina della regione Lombardia e i cani possono essere sequestrati, cosa tra l’altro non prevista dal cosiddetto emendamento Brambilla.
“Quello che ci domandiamo – conclude Croce – è perché fino ad ora non si è ricorsi alla legge regionale ma si è voluti invece, a tutti i costi, seguire questa strada assurda, inserendo il divieto in una legge che invece contempla la vivisezione e la favorisce. Mi chiedo perché non si sia agito diversamente avendo tra l’altro molteplici possibilità anche a livello governativo, a partire da un apposito decreto legge, senza arrivare a questo assurdo pastrocchio”.
Di seguito il testo dell’emendamento approvato dal Parlamento:
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis. (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).
1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l’implementazione di metodi alternativi all’uso di animali a fini scientifici, destinando all’uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all’interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l’osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all’interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
b) vietare l’utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d’estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità;
c) vietare l’allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l’ambiente;
e) vietare l’utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell’alta formazione dei medici e dei veterinari, ed esperimenti bellici;
f) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all’animale;
g) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all’anno di cui una effettuata senza preavviso;
h) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all’utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
i) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Di Redazione