Approvazione reato omicidio stradale, fino a 18 anni per chi provoca incidenti mortali
Con la fiducia di ieri al Senato, il reato di omicidio stradale è finalmente legge. 149 i sì contro i 3 no e i 15 astenuti. Un provvedimento atteso da molto tempo che porta a pene fino a 18 anni, con particolari aggravanti per chi si dà alla fuga o guida senza patente o privo di assicurazione. Un Ddl voluto da tutti, almeno in fase iniziale, ma poi ostacolato dai più nel percorso durato quasi 4 anni. Ma vediamo tutte le novità, punto per punto.
OMICIDIO STRADALE – Al fianco alla pena già in vigore e che prevede, nell’ipotesi base, pene da 2 a 7 anni quando la morte viene causata violando il codice della strada, vengono introdotte tre nuove varianti.
– Chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, ossia con un tasso alcolemico superiore agli 1,5 grammi litro, o sotto effetto di droghe, rischierà dagli 8 ai 12 anni di carcere.
– Chi causa un incidente per condotte di particolare pericolosità, come ad esempio l’eccesso di velocità, la guida contromano, le infrazioni ai semafori piuttosto che i sorpassi e le inversioni a rischio, e che guiderà con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro, sarà punito con la reclusione da 5 a 10 anni.
– Entrambe le pene, però, potranno aumentare del 50% se a morire sarà più di una persona; in questo caso, il colpevole rischierà una reclusione fino a 18 anni.
– È stata poi prevista un’altra aggravante, quando il responsabile di omicidio stradale colposo si dia alla fuga; in questa ipotesi, la pena verrà aumentata da un terzo a due terzi e non potrà comunque essere inferiore ai 5 anni.
LESIONI STRADALI – Non solo morti, il Ddl sul reato di omicidio stradale pone una stretta anche per le lesioni stradali, con pene in rialzo se chi guida è ubriaco o drogato.
– Pene da 3 a 5 anni per aver procurato lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se si supera la soglia di 0,8 g/l o l’incidente è causato da manovre pericolose, comunque scatta la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
MEZZI PESANTI – L’ipotesi più grave di omicidio stradale, ma anche di lesioni procurate, è quella applicata ai camionisti e agli autisti di autobus, anche in presenza di un tasso alcolemico maggiore di 0,8 g/l.
FUGA DEL CONDUCENTE – Pene che si aggravano se chi causa l’incidente si mette in fuga; in questo caso la pena aumenterà da un terzo a due terzi e la stessa non potrà comunque essere inferiore ai 5 anni per omicidio e ai 3 anni per lesioni.
UN PERCORSO DURATO 4 ANNI – Un Ddl che ha dovuto superare 4 anni e altrettante legislature; un Ddl osannato e voluto da tutti all’inizio, ma che ha trovato diversi ostacoli nel corso della propria vita.
– Soddisfazioni da parte delle associazioni a tutela delle vittime della strada: “Finalmente si passa dalla certezza dell’impunità alla quasi certezza della sanzione penale, accompagnata da una revoca della patente che se non sarà ergastolo, sarà costituita comunque da un numero di anni (da 10 a 30) assolutamente dissuasivo”.
Matteo Torti