A chi si riferisce il diritto di abitazione e quando si attua

Il diritto di abitazione è un istituto giuridico spesso oggetto di dubbi, soprattutto in ambito successorio e familiare. Conoscere ogni aspetto aiuta ad evitare conflitti e tutelare i propri interessi, anche attraverso un’adeguata assistenza legale, utile a chiarire diritti e obblighi delle parti coinvolte.
Cos’è e a chi si rivolge il diritto di abitazione
Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di utilizzare un immobile esclusivamente per soddisfare le esigenze abitative del titolare e del suo nucleo familiare. Non si tratta di un diritto di proprietà, né di un diritto che consente di trarre un vantaggio economico dall’immobile: chi ne è titolare può abitarlo, ma non può concederlo in locazione, in comodato o destinarlo ad altri usi diversi da quello abitativo.
Si tratta di un diritto reale limitato, di natura strettamente personale. Questo significa che non può essere ceduto, venduto o trasferito a terzi e si estingue automaticamente con la morte del titolare. Proprio per il suo carattere personale, il diritto di abitazione non è trasmissibile agli eredi e non entra a far parte dell’asse ereditario.
Il diritto può sorgere in diverse circostanze. Una delle ipotesi più comuni è quella prevista dalla legge a favore del coniuge superstite: alla morte del coniuge proprietario dell’abitazione familiare, il coniuge rimasto in vita acquisisce il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, indipendentemente dalle quote ereditarie.
Il diritto di abitazione può inoltre essere costituito per volontà delle parti, attraverso un contratto o un testamento, oppure può derivare da un provvedimento del giudice, come avviene nei casi di separazione o divorzio, quando la casa familiare viene assegnata al genitore presso cui convivono stabilmente i figli.
Perché è differente dall’usufrutto
Il Diritto di abitazione viene spesso confuso con l’usufrutto, ma si tratta di due istituti giuridici profondamente diversi. L’usufrutto attribuisce al titolare il diritto di godere del bene in modo pieno, traendone ogni utilità possibile, compresa la possibilità di concederlo in locazione o di percepirne i frutti economici.
Al contrario, il diritto di abitazione ha un contenuto molto più limitato. Il titolare può utilizzare l’immobile esclusivamente come abitazione propria e della propria famiglia, senza alcuna possibilità di sfruttamento economico.
Un’altra differenza rilevante riguarda la trasferibilità. L’usufrutto, salvo diversa pattuizione, può essere ceduto a terzi o dato in locazione, mentre il diritto di abitazione è incedibile per sua natura. Anche sotto il profilo successorio, l’usufrutto può essere oggetto di pianificazione patrimoniale più articolata, mentre il diritto di abitazione si estingue con la morte del titolare.
Può essere ceduto a terzi o scadere? Le cose da sapere
Uno degli aspetti più importanti da chiarire riguarda la durata e la circolazione di tale diritto. Come già accennato, tale non può essere ceduto a terzi, né può essere oggetto di vendita o donazione. Qualsiasi tentativo di trasferimento sarebbe nullo, in quanto contrario alla natura stessa del diritto.
Può tuttavia cessare o estinguersi in diversi casi. Oltre alla morte del titolare, può venire meno per rinuncia espressa, per il venir meno delle esigenze abitative o per abuso del diritto, qualora l’immobile venga utilizzato in modo difforme rispetto alla sua destinazione. In alcune situazioni, la cessazione può essere dichiarata dal giudice, per esempio quando cambiano le condizioni che avevano giustificato l’assegnazione della casa familiare.




