Imu prima rata 18 giugno 2012, info e i dettagli per il pagamento e spiegazioni per calcolarla
Lunedì 18 giugno 2012 scade il termine per il pagamento della prima rata dell’Imu, l’imposta municipale unica che dall’inizio dell’anno ha sostituito l’Ici. Di seguito una guida pratica con tutte le indicazioni e i dettagli per pagare la nuova tassa sugli immobili introdotta dal Governo Monti.
CHI DEVE PAGARE L’IMU? – Devono pagare l’Imu:
– Tutti i proprietari d’immobili o chi esercita un altro diritto reale, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi (è il diritto reale di godimento su un fondo o una proprietà altrui, ndr) e superficie dell’abitazione;
– Le persone giuridiche (imprese e società) per gli immobili posseduti;
– In caso di separazione, il pagamento dell’Imu spetta all’ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario dell’immobile;
– In caso di multiproprietà, l’imposta deve essere versata separatamente da ciascun proprietario o titolare dell’abitazione, in proporzione alla quota posseduta.
SU CHE COSA SI PAGA? – L’Imu si applica a qualunque immobile, compresa l’abitazione principale con relative pertinenze;
– La nuova imposta municipale si applica anche sui fabbricati (compresi quelli in fase di costruzione o ricostruzione), sulle aree fabbricabili, sui terreni (sia agricoli che incolti, inclusi i piccoli orti, che in passato erano esenti dall’Ici).
TRE O DUE RATE, COME SUDDIVIDERE L’IMPORTO ANNUALE DELL’IMU? – Si può decidere di pagare l’Imu in tre (solo per la prima casa) o due rate;
– La scadenza della prima rata (pari al 33% o al 50% a seconda che si paghi la tassa in tre o due rate) è fissata al prossimo 18 giugno. Sulla prima rata si applica lo 0,4% sull’abitazione principale e relative pertinenze, mentre lo 0,76% sugli altri immobili;
– Se si decide di pagare l’Imu in tre rate, la prossima scadenza per il pagamento dell’imposta municipale sugli immobili è il 17 settembre (l’importo è equivalente a quello della prima rata);
– La terza rata, prevista per il 17 dicembre, è un conguaglio basato sulle aliquote stabilite dai singoli Comuni, che fino al 30 settembre possono aumentare o diminuire le aliquote dello 0,2% per l’abitazione principale e dello 0,3% per gli altri immobili.
RENDITA CATASTALE, QUESTA SCONOSCIUTA: COME INDIVIDUARLA? – Per trovare la rendita catastale, è sufficiente consultare il rogito o una visura catastale recente;
– Un’altra possibilità è ricorrere al modello Unico (quadro RB) o al modulo 730 (quadro B). Nel primo caso la rendita catastale è già maggiorata del 5%: questo vuol dire che non bisogna rivalutarla ai fini del calcolo dell’Imu.
PASSO DOPO PASSO, ECCO COME SI CALCOLA L’IMU – Per calcolare l’Imu, è necessario moltiplicare la rendita catastale maggiorata del 5% per il coefficiente moltiplicatore (pari a 160 per abitazioni, box, cantine e solai; 55 per negozi; 80 per uffici), che varia in base alla tipologia catastale;
– Il risultato di questa moltiplicazione costituisce la base imponibile dell’Imu, che a sua volta dovrà essere moltiplicata per l’aliquota (in particolare, l’aliquota base per la prima rata ammonta allo 0,4% per la prima casa, 0,76% per gli altri immobili e 0,2% per i fabbricati rurali strumentali);
– Per ottenere l’importo netto da versare, bisogna, infine, sottrarre all’imposta lorda le detrazioni previste per la prima casa (200 euro e, solo per il 2012 e il 2013, 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni che risiede nell’abitazione principale).
MODALITÀ DI PAGAMENTO – L’Imu si paga esclusivamente tramite il modello F24, che è scaricabile online sul sito dell’Agenzia delle entrate o su quello delle Poste italiane;
– Dopo aver compilato il modello F24, è possibile pagare la tassa, recandosi nella propria banca, negli uffici postali e presso gli uffici Equitalia;
– Il versamento dell’Imu può essere effettuato anche direttamente online, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LE SCADENZE – Se il pagamento dell’Imu avviene entro 14 giorni successivi dalla data della scadenza, si applica una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo accumulato, con i relativi interessi di mora;
– Se il ritardo è, invece, compreso fra il 15mo e il 30mo, la sanzione ammonta al 3% dell’imposta, più gli interessi;
– La sanzione sale ulteriormente al 3,75% (più gli interessi di mora) se il pagamento non viene effettuato entro l’anno;
– In caso di mancato pagamento, la multa è, infine, pari al 30% dell’importo dell’imposta dovuta, al quale bisogna aggiungere gli interessi maturati per i giorni di ritardo.
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Francesco Tempesta